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Prontoweb: articoli

di Pasquale Popolizio

La Legge Stanca: le frontiere dell'accessibilità

La Legge numero 4 del 9 gennaio 2004, detta "Legge Stanca", rappresenta una fra le leggi in Europa e nel Mondo più avanzate nel campo dell'accessibilità agli strumenti informatici ed al web. Essa rappresenta un notevole passo in avanti verso la fruizione senza discriminazione, "senza se e senza ma", dei contenuti e dei servizi che le Pubbliche Ammnistrazioni erogano utilizzando sistemi informatici e, naturalmente il web , a tutti i cittadini.

In questo caso alle Pubbliche Ammnistrazioni viene affidato il compito di apripista per l'affermazione e applicazione concreta del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della nostra Costituzione, anche all'offerta dei contenuti sul web. Nei 12 articoli della Legge vengono definiti in maniera chiara obiettivi, soggetti e obblighi per "favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". L'obiettivo dichiarato è la tutela e la garanzia del "diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione". L'articolo 2 definisce l'accessibilità come "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari". Nell'articolo 3, la definizione dei soggetti a cui si applica la Legge, e cioè: "Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici". L'articolo 4 stabilisce che le Pubbliche Ammnistrazioni non possono stipulare, a pena di nullità contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità

L'articolo 6 introduce criteri di valutazione per altri soggetti diversi da quelli descritti nell'articolo 3 e quindi aziende private o privati cittadini che posseggono e gestiscono il loro sito web. La Legge Stanca è decisa e netta anche per quanto riguarda la responsabilità a carico dei dirigenti delle Pubbliche Ammnistrazioni, affermando, nell'articolo 9, che "l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165".

L'articolo 11 introduce un decreto, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, che stabilisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità ele metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet, nonchŽ i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Il W3C, World Wide Web Consortium, creatura di Tim Berners-Lee, l'inventore del web, e supremo organo per la definizione degli standard per il web, stabilisce le regole alle quali tutti gli operatori del settore (web designer, progettisti software e autori di contenuti) dovrebbero conformarsi. Da un po' di tempo si trovano sul web siti con i cosiddetti "scudetti di validazione" per il codice XHTML e per l'accessibilità secondo le regole stabilite appunto dal W3C. Il più delle volte tali "scudetti" o "bollini" sono inseriti senza che il sito sia conforme alle regole. E' ora che dai "bollini virtuali" si passi alle "buone pratiche" concrete; che si formi una categoria di professionisti del web attenta agli standard e all'accessibilità; e che nelle Pubbliche Ammnistrazioni e nelle aziende private cresca e diventi prevalente l'offerta di contenuti e servizi sul web sempre più accessibili.

da: Il Denaro di sabato 5 giugno 2004